Art. 22.
(Consiglio nazionale dell'ordine).

      l. Il Consiglio nazionale dell'ordine ha sede in Roma ed è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'albo.
      2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano istituzionalmente tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e sono rieleggibili.
      3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere regionale sono incompatibili.
      4. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i componenti iscritti nella sezione A dell'albo.
      5. Al presidente del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.